Facendo seguito all'ordinanza sindacale n.109 del 13/12/2021 ed al più recente sopralluogo della P.L. del 5 settembre 2022, gli uffici del Settore Ambiente, mediante il proprio personale hanno provveduto all'apposizione di appositi cartelli di divieto di caccia nelle zone interessate dall'ordinanza.
Il Sindaco con Ordinanza n. 109 del 13 dicembre 2021 ha disposto l'interdizione della caccia "nel territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19".
Sono quindi stati individuati i punti maggiormente esposti nel territorio al rischio di incidenti e posizionati 35 cartelli di divieto assoluto di caccia, a tutela della cittadinanza e delle abitazioni. In seguito alle ripetute segnalazioni di pericolo, è stato infatti verificato dalle planimetrie delle zone interessate che in nessun punto è possibile esercitare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; a ciò si aggiunge che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti transitare, anche con velocipedi ed a piedi per escursioni e passeggiate, persone anche non residenti in ragione della valenza paesaggistica e naturale del luogo e della bellezza del paesaggio.
L'interdizione è motivata dall'21, comma 1°, lettera e, della legge n. 157/1992 e s.m.i. che vieta “l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”. Vieta inoltre di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali” (art. 21, comma 1°, lettera f, della legge n. 157/1992 e s.m.i.)
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Ord 103 del 13 dicembre 2021 (1)
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Aggiornamento:
29/09/2022, 12:39