Trascrizione matrimoni concordatari ricevuti dalle parrocchie

I matrimoni contratti con rito religioso devono essere trascritti nei registri di matrimonio dei Comuni di residenza.

Data:
28 marzo 2022

Visualizzazioni:
751

I matrimoni contratti con rito religioso devono essere trascritti nei registri di matrimonio dei Comuni di residenza.

Cos'è

I matrimoni contratti con rito religioso, secondo quanto previsto dalle norme sul concordato tra Stato e Chiesa cattolica, devono essere trascritti nei registri di matrimonio dei comuni di residenza degli sposi.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Cittadini che si sono sposati in Chiesa

Accedere al servizio

Come si fa:

Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico.

L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano. L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo.
Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem.

Normativa: Codice Civile art. 82 e 83 (Titolo VI) DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile) Legge n. 847/1929 (Concordato)

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Contattare per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:30 i seguenti numeri:

070-86012307 / 070-86012317 / 070-86012612

 

Uffici a cui rivolgersi:

 

Area di riferimento:

Cosa serve

Costi e vincoli

Tempi e scadenze

I matrimoni contratti con rito religioso devono essere trascritti nei registri di matrimonio dei Comuni di residenza.


Cos'è

I matrimoni contratti con rito religioso, secondo quanto previsto dalle norme sul concordato tra Stato e Chiesa cattolica, devono essere trascritti nei registri di matrimonio dei comuni di residenza degli sposi.

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Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico.

L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano. L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo.
Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem.

Normativa: Codice Civile art. 82 e 83 (Titolo VI) DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile) Legge n. 847/1929 (Concordato)

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Aggiornamento:
20/02/2023, 18:27

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