Riconciliazione di coniugi separati

Dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile per riconciliazione di coniugi

Data:
24 marzo 2022

Visualizzazioni:
824

Dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile per riconciliazione di coniugi

Cos'è

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Ex coniugi che intendono riconciliarsi

Accedere al servizio

Come si fa:

I coniugi devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di riconciliazione con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione. Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Infatti solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
Il tutto va presentato da uno dei coniugi all’Ufficio di Stato civile fatto pervenire anche via email o PEC allo stesso, allegando i documenti di identità.
L’Ufficiale dello Stato Civile verifica i dati anagrafici dei coniugi mediante acquisizione d’ufficio degli atti necessari nei Comuni italiani interessati, dopo di che fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconciliazione, che deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi i quali, pertanto, dovranno presentarsi insieme all'appuntamento, muniti ciascuno del proprio documento d'identità.
L’annotazione sull’atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d’ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella dichiarata dai coniugi dell’atto di riconciliazione reso davanti all’ufficiale dello stato civile. La pubblicità ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile o fanno pervenire la dichiarazione tramite email o tramite PEC con documento di identità;
- l'ufficio acquisisce i documenti necessari, fissa un appuntamento con i coniugi e in quella data redige, avanti a loro, il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio.

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Contattare per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:30 i seguenti numeri:

070-86012307 / 070-86012317 / 070-86012612

 

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Aggiornamento:
20/02/2023, 17:33

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