Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

Riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.

Data:
25 marzo 2022

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1277

Riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.

Cos'è

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'articolo 1 legge 91/1992 e della circolare n. K. 28.1/1991 del Ministero dell'Interno, occorre dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano emigrato all'estero e di aver stabilito la residenza nel comune di Cagliari.

La discendenza può avvenire anche per via materna: la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione italiana).

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Accedere al servizio

Come si fa:

La richiesta di riconoscimento deve essere indirizzata al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, oppure, se residente all'estero, al Consolato italiano competente e deve essere presentata ai funzionari delegati, dell’Ufficio di Stato Civile.

Cosa si ottiene: Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti, il funzionario incaricato notificherà all'interessato l'attestazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana e predisporrà la relativa trascrizione degli atti di stato civile.

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Contattare per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:30 il seguente numero: 070-86012315

 

 

Area di riferimento:

Cosa serve

Modulo istanza compilata in tutte le sue parti soggetta all’applicazione di una marca da bollo da 16 euro.
Allegati all'istanza:
tutti i documenti esteri devono essere presentati in versione integrale originale, legalizzati dal Consolato italiano competente o muniti di Apostille (nel caso in cui il proprio paese abbia aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961) e tradotti in lingua italiana (la traduzione eseguita all’estero deve essere ugualmente legalizzata; la traduzione eseguita in Italia invece deve essere asseverata presso la Cancelleria di un Tribunale italiano).
•estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
•atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
•atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
•atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
•certificato di non naturalizzazione straniera rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui gli ascendenti sono indicati sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione straniera con data di acquisto della cittadinanza straniera ben evidenziata (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Costi e vincoli

Vincoli:

L'iscrizione all'anagrafe è subordinata alla verifica di alcuni requisiti ed in particolare a quello della dimora abituale.

L’Ufficio di Stato Civile non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail , PEC, o qualsiasi altra via) in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

Tempi e scadenze

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
20/02/2023, 16:29

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