A chi è rivolto
Descrizione
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati è facoltativa.Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa . Normativa di riferimento:Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014
Copertura geografica
Come fare
- Presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello ("Richiesta congiunta di separazione") scaricabile dal sito istituzionale con copia del documento di entrambe i coniugi e trasmissione via mail alla casella di posta istituzionale dell’ufficio: statocivile@comune.quartusantelena.ca.it; Si verrà contattati, ai recapiti indicati nella domanda, per concordare l’appuntamento;
- Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri;
- A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Si dovrà pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN IT46 NO30 6943 9571 0000 0046 068, causale da indicare: Separazione/Divorzi in Comune, o tramite PagoPa, con accesso da questo link;
- Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare.
Cosa serve
- Presentazione della Richiesta congiunta di separazione (modulo)
- Documento d'identità di entrambi i coniugi
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.
1970 30 giorni
Quanto costa
Accedi al servizio
Contatta l'ufficio competente per prenotare un appuntamento.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Documenti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento
10 Ottobre 2024
Contenuti correlati
- Novità
- Servizi
- Amministrazione
- Documenti e dati