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Come fare
Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico.
L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano. L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo.
Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem.
Normativa: Codice Civile art. 82 e 83 (Titolo VI) DPR 396/2000 (Ordinamento di stato civile) Legge n. 847/1929 (Concordato)
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Ultimo aggiornamento
14 Marzo 2025
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