Imposta di soggiorno (IDS)

  • Servizio attivo

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano presso le strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena


A chi è rivolto

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano presso le strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena.

Descrizione

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’articolo 4, ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Quartu Sant’Elena, con la deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 06 agosto 2024, ha introdotto l'Imposta di soggiorno.
L'imposta deve essere applicata su tutti i pernottamenti di non residenti in strutture ricettive, alberghiere, complementari, all’aperto, alle locazioni turistiche, agli agriturismi, alle strutture che non trovino classificazione all’interno della normativa regionale collocate sul territorio del Comune di Quartu Sant’Elena.
La legge ed il regolamento comunale prevedono alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva quali l’applicazione dell’imposta per i soggiorni presso la struttura gestita, la comunicazione periodica al Comune dei pernottamenti, il versamento dell’imposta nelle casse comunali, la dichiarazione periodica secondo quanto disposto dal Regolamento e mediante l’utilizzo degli strumenti forniti dal Comune di Quartu Sant’Elena.
Il decreto legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.

Copertura geografica

Territorio Comunale

Come fare

L'imposta è dovuta per ogni persona, per un massimo di n.5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva e può essere articolata in modo differenziato in relazione alla categoria di quest'ultima.

Gli obblighi per il gestore della struttura ricettiva sono consultabili sul Regolamento in allegato alla presente e prevedono la comunicazione al Comune dei pernottamenti, la dichiarazione periodica, il versamento dell’imposta mediante l’utilizzo degli strumenti forniti.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura

Cosa serve

Per poter inoltrare la richiesta servono:

 

Modalità di rendicontazione e di riscossione dell'imposta (Pagamenti):

 

DICHIARAZIONE ANNUALE:
La dichiarazione annuale è da presentarsi all’Agenzia delle Entrate cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Se nel periodo di riferimento non sono stati registrati ospiti presso la struttura ricettiva, la dichiarazione al Comune dovrà comunque essere effettuata indicando il numero di presenze pari a zero.

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI:
Il gestore è tenuto a comunicare all’Ente l’ammontare delle riscossioni con cadenza trimestrale contemporaneamente al riversamento delle somme incassate, utilizzando di norma il sistema gestionale allestito dal concessionario.
Inoltre il gestore, in qualità di agente contabile, è obbligato alla resa del conto giudiziale, ossia del documento contabile, entro il termine del 30 gennaio dell’anno successivo (Compilazione del Mod. 21).

Cosa si ottiene

Attraverso il servizio si ottiene la regolarizzazione della propria posizione inerente l'Imposta di Soggiorno

Tempi e scadenze

Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre, è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento mediante uno dei seguenti canali e mediante le procedure messe a disposizione dal Comune di Quartu Sant’Elena:

Sistema PagoPa

Modello F24

Per l'anno 2025, l'imposta di soggiorno decorrerà dal:
dal 01 Giugno 2025 al 31 ottobre 2025.

 

2025 01 Giu

data di decorrenza

Quanto costa

Nuovi importi imposta di soggiorno:

ALBERGHI

Sino a 2 stelle: € 1,00

A 3 stelle: € 1,50

Da 4 stelle e superiori: € 2,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE COMUNQUE DENOMINATE
(Senza Classificazione): € 1,00

LOCAZIONI IMMOBILI PRIVATI AI FINI TURISTICI
(senza classificazione): € 1,00

Accedi al servizio

Il nome del gestionale da utilizzare per la rendicontazione e per i pagamenti sarà comunicato nella presente pagina entro il mese di maggio 2025.

Confermato Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni a seguire.

Condizioni di servizio

Qui potete consultare le condizioni del servizio.

Contatti

Ufficio Turismo

Via Eligio Porcu, 141

T: +39 070 86012670

Email: protocollo@comune.quartusantelena.ca.it

Unità Organizzativa responsabile

Ufficio Turismo

Via Eligio Porcu, 141 09045

Documenti

Ultimo aggiornamento

17 Aprile 2025

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