Diritto di voto

  • Servizio attivo

Ogni cittadino può scegliere liberamente se usufruire o meno del servizio.


A chi è rivolto

Sono elettori coloro che:
• hanno la cittadinanza italiana;
• hanno raggiunto la maggiore età ad eccezione per l'elezione per il Senato della Repubblica dove l'elettore deve aver compiuto 25 anni;
• non hanno cause ostative previste dall'art. 2 dal Testo Unico, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono inseriti d'ufficio nelle liste elettorali purché abbiano mantenuto la capacità elettorale. Un eccezione al requisito della cittadinanza italiana è rappresentato dall'evoluzione normativa che vede l'Italia come stato appartenente all'Unione Europea e, di conseguenza, attribuisce capacità elettorale, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e degli organi comunali di residenza, anche ai cittadini appartenenti all'UE che ne facciano esplicita richiesta. Questi ultimi vengono inseriti, dall'Ufficio elettorale del comune ove è stata presentata la richiesta, nelle liste elettorali aggiunte e possono esercitare in occasione delle consultazioni europee ed amministrative, il loro diritto al voto.

Descrizione

L’art. 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino in alcuna delle situazioni escludenti previste dalla legge (elettorato attivo). Il voto è altresì personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Esso non può essere limitato se non per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi previsti dalla legge, che comportino esclusione dal diritto di voto.
L'elettorato passivo è invece la capacità di essere eletti (al Parlamento italiano od europeo, in un Consiglio regionale, provinciale, comunale, ecc.).

L’art. 2 del D.P.R. 223/67, disciplinando l’elettorato attivo sulla base della norma Costituzionale appena citata, esclude dal diritto di voto:
i sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza divenute definitive;
i condannati a pene che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
i condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire già sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio.
L’elettore può votare solo se munito della tessera elettorale che gli viene rilasciata dall’Ufficio Elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. La tessera riporta i suoi dati identificativi desunti dalle liste elettorali.

IMPORTANTE: pur se la Costituzione afferma che il voto è un dovere civico, esso è in primo luogo un diritto del cittadino che può scegliere liberamente se usufruirne o meno. Pertanto, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve più, come in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di iscrizione.

IL SEGGIO ELETTORALE
Il Comune di Quartu Sant'Elena è ripartito in 66 sezioni, corrispondenti ad altrettante zone del territorio che raggruppano le vie della città e del litorale
Ogni elettore deve recarsi a votare presso il seggio della sezione indicata nella tessera elettorale, che è quella di appartenenza.
Ogni seggio è composto da un presidente (nominato dalla Corte d’Appello competente per il territorio, sulla base degli elenchi in suo possesso), da un segretario, nominato dal presidente e da 3 o 4 scrutatori, a seconda del tipo di votazione (referendum o consultazione elettorale).

OPERAZIONI DI VOTO
L’elettore, munito di tessera elettorale e di documento di riconoscimento, si può recare al seggio di appartenenza per le operazioni di voto.
All’interno del seggio possono votare soltanto:
gli elettori iscritti alla sezione;
i membri del seggio, compresi i rappresentanti di partiti o gruppi politici;
i militari delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, ecc. comandati di servizio al seggio.
coloro che si presentano muniti di una sentenza della Corte d’Appello o di Cassazione che li dichiari elettori del Comune o dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto.

Copertura geografica

Territorio Comunale

Come fare

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1970 30 giorni

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Via Eligio Porcu 141

T: + 39 070 86012308 / +39 070 86012309

Email: elettorale@comune.quartusantelena.ca.it

Unità Organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento

14 Marzo 2025

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