A chi è rivolto
Descrizione
L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto al comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.
Nel caso di divorzio, l’ufficiale di stato civile - oltre a predisporre la proposta di annotazione da apporre a margine dell'atto di matrimonio - provvede anche all'effettuazione all' annotazione a margine dell'atto di nascita degli sposi (se nati a Quartu Sant'Elena) e della comunicazione (se nati in altro Comune); predispone altresì lettera per variazione anagrafica di stato civile alle anagrafi di residenza degli ex coniugi.
A seguito di queste procedure il cambiamento inerente lo stato civile dello sposo e della sposa viene correttamente riportato sia nelle certificazioni di stato civile che in quelle di anagrafe.
Trascrizioni di sentenze di divorzio dei Paesi dell'Unione europea:
La documentazione relativa alla trascrizione di un atto di divorzio statuito all'estero è semplificata e segue quanto stabilito dal regolamento CE n. 2201/2003. Il regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione e dalla traduzione dell'atto.
Trascrizioni di divorzi avvenuti all'estero:
Le sentenze di divorzio o di annullamento avvenute all'estero, per avere efficacia nello Stato italiano, devono essere trascritte nei registri dello stato civile italiano, la competenza a ricevere l'atto è disciplinata nell'articolo 17 del Regolamento dello Stato civile (DPR 396/2000)
La richiesta di trascrizione può essere trasmessa direttamente dall'interessato o tramite il Consolato Italiano all'estero. Sarà compito dell'interessato far pervenire l'atto al consolato per l'inoltro all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Normativa: Legge 898/1970. Codice Civile art. 149 e segg. (Capo V) 159 e segg. (Capo VI) DPR 396/2000
Copertura geografica
Come fare
a) istanza di trascrizione debitamente sottoscritta;
b) originale della sentenza, debitamente tradotta e munita di legalizzazione o di apostille (salvo le esenzioni previste da convenzioni internazionali);
c) copia documento di riconoscimento
Cosa serve
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
1970 30 giorni
Quanto costa
Accedi al servizio
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Ulteriori informazioni a seguire.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Documenti
Argomenti:
Ultimo aggiornamento
09 Ottobre 2024
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