Trascrizione matrimonio contratto all'estero

Il matrimonio celebrato all'estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Data:
28 marzo 2022

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1751

Il matrimonio celebrato all'estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Cos'è

Si tratta della trascrizione dei matrimoni all’estero di residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena o iscritti all’AIRE, quindi sia di cittadini italiani che stranieri.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Il cittadino che ha contratto un matrimonio/unione civile all'estero ha la possibilità di chiedere la trascrizione dell'atto nei registri dello Stato civile del comune di residenza.

Accedere al servizio

Come si fa:

Nel caso di matrimonio all’estero di cittadini italiani residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena o iscritti all’AIRE, l'atto in originale emesso dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune competente.
In alternativa il connazionale potrà presentare l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

L'Ufficiale di Stato Civile, verificati i requisiti (traduzione, legalizzazione dell'atto da parte della competente Autorità diplomatica italiana all'estero, se necessaria, e non contrarietà all'ordine pubblico interno), trascrive l'atto e predispone le proposte di annotazione a margine dell'atto di nascita e la comunicazione di variazione anagrafica.

Nel caso di trascrizioni ex art. 19 D.P.R. 396/2000, di matrimoni contratti all'estero da cittadini stranieri residenti, le disposizioni vigenti consentono la sola riproduzione dell'atto a favore dell'interessato, ma non il rilascio di certificazione, né tantomeno eventuali annotazioni che dovessero pervenire da Tribunali relative a separazioni personali, ma solo annotazioni di regime patrimoniale con atti notarili.

Normativa: Codice Civile - art. 115 - artt. 16 e segg. D.P.R. 396/2000 - D.P.R. 445/2000

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

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070-86012307 / 070-86012317 / 070-86012612

 

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Aggiornamento:
20/02/2023, 13:59

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