Adozioni nazionali, internazionali, speciali

Con l’adozione, il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali ne assume il cognome.

Data:
23 marzo 2022

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Con l’adozione, il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali ne assume il cognome.

Cos'è

L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e nasce con il preciso obiettivo di tutelare i minori in stato di abbandono. Quando un bambino risulta solo - e senza nessuno che possa prendersi cura di lui - ha diritto ad una famiglia adottiva. Con l’adozione, il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali ne assume il cognome. Il Tribunale per i minori dichiara adottabili i minorenni che si trovano in stato di abbandono e privi di cure materiali e morali da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. L’adozione può essere nazionale o internazionale.Presentare una domanda di adozione nazionale significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino, presente sul territorio italiano e dichiarato in stato d’adottabilità. Il Tribunale presso cui è stata presentata la domanda si limita a valutare, attraverso l’indagine psicologica e sociale effettuata dai servizi territoriali, le caratteristiche della coppia disponibile per un eventuale abbinamento con il minore.

La disponibilità all’adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione della domanda in tribunale. È necessario rivolgersi al tribunale, poco prima della scadenza, per chiedere informazioni su quanto occorra fare per rinnovare la disponibilità della coppia.Le adozioni nazionali possono essere:
1) Adozioni nazionali di figli minori, queste a sua volta si distinguono in adozioni legittimanti e adozioni in casi particolari.

Con l'adozione legittimante gli adottati diventano figli legittimi dei genitori adottivi e viene meno qualsiasi legame con la famiglia di origine;
all'adozione in casi particolari si ricorre nei casi in cui non sono presenti i requisiti per far luogo alla adozione legittimante, quali lo stato di abbandono del minore, essa viene instaurata solitamente con il coniuge del genitore del minore, quindi non vengono meno i legami di parentela con la famiglia di origine.
2) Adozione di figlio maggiorenne. Ferma restando la differenza di almeno 18 anni di età fra adottante e adottato, occorre il consenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante; da essa discende il diritto dell'adottato ad anteporre il cognome dell'adottante inoltre con esso non vengono meno i legami con la famiglia di origine.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Famiglie interessate all'adozione.

Accedere al servizio

Come si fa:

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Cosa si ottiene: L'ufficiale dello Stato Civile competente trascrive il decreto di adozione trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale e lo annota nell'atto di nascita.

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Contattare per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:30 i seguenti numeri:

070-86012307 / 070-86012317 / 070-86012612

 

Uffici a cui rivolgersi:

 

Area di riferimento:

Cosa serve

Costi e vincoli

Tempi e scadenze

Con l’adozione, il minore adottato diviene a tutti gli effetti figlio legittimo degli adottanti, dei quali ne assume il cognome.

Tempi e scadenze

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
21/08/2023, 11:44

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