Sono ammessi a votare per corrispondenza i cittadini italiani temporaneamente all´estero per motivi di servizio o missioni internazionali.
Cos'è
E' previsto inoltre che nella circoscrizione Estero siano ammessi a votare per corrispondenza i cittadini italiani temporaneamente all´estero per motivi di servizio o missioni internazionali (personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali – dipendenti delle amministrazioni dello Stato – professori universitari, ricercatori e professori aggregati), sempre che gli stessi non esercitino l´opzione per il voto in Italia.
In occasione delle Elezioni Politiche essi votano per liste di candidati presentate per la Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.
In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
In occasione dei Referendum gli elettori residenti all’estero votano per dare risposta ai quesiti referendari.
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera dei Deputati e consultazioni referendarie) ed i 25 (per il Senato) anni di età e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.
L’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale con tagliando staccabile, la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso, le eventuali liste dei candidati, il testo della Legge 459/2001 ed un foglio esplicativo sulle modalità di voto.
Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data delle consultazioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare verificando la propria situazione anagrafico/elettorale.
Entro undici giorni prima delle elezioni i cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per varie ragioni dalle liste elettorali (ma che abbiano già provveduto a regolarizzare la loro iscrizione all’AIRE) possono chiedere l’ammissione al voto presentandosi all’Ufficio consolare.
L’Ufficio dopo aver acquisito dai Comuni italiani di origine le attestazioni previste dalla legge, provvederà a consegnare il plico elettorale.
L’elettore deve spedire la busta affrancata, in cui sono stati introdotti il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta bianca sigillata e senza segni di riconoscimento contenente la scheda o le schede votate, all’Ufficio consolare al più presto e comunque in modo tale che pervenga entro le ore 16 locali del giovedì antecedente la data delle consultazioni.
L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.
I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori residenti in tali Paesi una cartolina avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (rimborso del 75% delle spese di viaggio).
Per ottenere il rimborso l’elettore dovrà presentare apposita domanda al proprio Ufficio consolare, corredata della tessera elettorale con il timbro del seggio, del biglietto di viaggio, carte d’imbarco.
In occasione di Elezioni Politiche e di Referendum i cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza.
La Legge 459/2001 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale delle legislatura.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere o dell’indizione di Referendum Popolari, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.
Il modulo per esercitare l’opzione è scaricabile dal sito www.esteri.it o comunque reperibile presso i Consolati.
Anche a questi elettori il Comune di iscrizione elettorale invia una cartolina avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (non sono previsti rimborsi sulle spese di viaggio, ma solo agevolazioni tariffarie sul territorio italiano).
E’ assolutamente vietato votare sia per corrispondenza che presso il seggio elettorale del Comune italiano di ultima iscrizione.
E’ vietato votare più volte per corrispondenza.
Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre persone.
Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale sarà punito a norma di legge.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: Devono iscriversi all’A.I.R.E.: Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Accedere al servizio
Come si fa:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'iscrizione all'A.I.R.E. è GRATUITA. Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero
Contatti
Contattare per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:30 i seguenti numeri:
070-86012308 / 070-86012309
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Aggiornamento:
20/02/2023, 14:02