A chi è rivolto
Per ottenere l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (Tesserino Venatorio) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- essere muniti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
Descrizione
Copertura geografica
Come fare
I residenti nel Comune di Quartu Sant’Elena, devono presentare all'Ufficio Caccia (viale Colombo n 176, 3° piano), negli orari di apertura al pubblico, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell’attività venatoria (Tesserino Venatorio) con la documentazione necessaria allegata.
Contestualmente all’inoltro della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell’attività venatoria dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del Foglio venatorio. Si rammenta che in assenza del Foglio venatorio non si può esercitare l’attività venatoria.
L'Autorizzazione Regionale per l'esercizio della caccia (Tesserino venatorio) per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso caccia e scade con essa.
Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, il cacciatore è tenuto annualmente a:
- ritirare presso il Comune di residenza il Foglio Venatorio, che dura per una sola stagione venatoria. I nostri uffici provvederanno a consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- riconsegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1 marzo 2013) l'originale del foglio debitamente compilato in tutte le sue parti, compresi i totali delle specie cacciate;
- contestualmente alla consegna, ritirare il foglio per l’annata venatoria successiva.
Il Foglio Venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un Foglio Venatorio è perseguibile ai sensi di legge.
In caso di:
deterioramento o smarrimento del Foglio Venatorio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri;
mancata o ritardata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati sul Foglio Venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della Legge Regionale 23/98.
Cosa serve
- domanda in duplice copia (una delle copie è per il Comitato regionale faunistico e l’altra per il Comitato comunale faunistico di Quartu Sant’Elena);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza di Porto di fucile per uso di caccia;
- fotocopia del porto d’armi e della relativa foglina;
- fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
- originale della ricevuta di versamento regionale di Euro 25,00 per l’autorizzazione annuale all’esercizio venatorio (indicare la stagione di riferimento) che dovrà essere pagata tramite il sistema informativo per la gestione dei pagamenti elettronici ‘PagoPA’, raggiungibile all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it
- precedente Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia scaduto (Tesserino Venatorio).
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Se il cacciatore ritira il Foglio Venatorio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).
1970 30 giorni
DA COMPLETARE
Quanto costa
La tassa annuale per l'esercizio venatorio deve essere pagata direttamente all'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), che è l'organo tecnico specialistico di supporto all'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali, fiscalità e governo delle entrate tributarie ed extra-tributarie.
Il cittadino che intende richiedere un rilascio/rinnovo del tesserino di caccia può effettuare il pagamento della tassa solo tramite la piattaforma PagoPA, accessibile da questo link.
Si ricorda che a decorrere dal 01 luglio 2020, come disposto dall'art. 65, c. 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, come modificato dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019, i pagamenti dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni devono transitare attraverso il sistema PagoPA; nessun'altra modalità di pagamento è ammessa.
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Ultimo aggiornamento
17 Marzo 2025
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