Strutture alberghiere

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 - Direttive di Attuazione: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Data:
10 dicembre 2024

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Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 - Direttive di Attuazione: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

Cos'è

Le direttive di attuazione, adottate ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo), disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) della citata “Legge”.

Per “strutture ricettive alberghiere” si intendono gli esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale che offrono alloggio al pubblico mediante camere o unità abitative di numero non inferiore a sette, localizzate in uno o più stabili, o parti di stabili;

Gli "alberghi" sono strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, aperte al pubblico e ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che svolgono la “attività ricettiva” :

Tipi di alberghi:
- gli "alberghi residenziali”: strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico che svolgono la “attività ricettiva” di cui al precedente comma 1, lettera b) in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori;
- i "condhotel": strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, che svolgono la “attività ricettiva” di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b) in esercizi composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie complessiva a destinazione residenziale non può superare i limiti di cui all’articolo 14, comma 2-bis della “Legge” e quindi non deve superare il limite del 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere. Si rinvia all’Allegato A per la loro disciplina di
dettaglio;

- All’interno delle precedenti tipologie esistono:

- "villaggi albergo": le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico e dotate dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali che svolgono la “attività ricettiva” di cui al precedente comma 1, lettera b) e caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e attrezzate per il soggiorno e lo svago della clientela e inseriti in un’unica area recintata. Per assumere la specificazione di villaggio albergo le strutture ricettive devono possedere le seguenti dotazioni: piscina e piscina bimbi (o, in alternativa, spiaggia in concessione ad uso esclusivo), vasca o vasche idromassaggio con posti pari al 5 per cento della capacità ricettiva o frazione con almeno 4 posti, area gioco bimbi con almeno 4 tipi di giochi disponibili. Si precisa che la frazione con almeno 4 posti va intesa nel senso che, qualora non si raggiunga il pieno rapporto pari ad almeno il 5% tra posti disponibili e capacità ricettiva, il valore percentuale inferiore deve comunque avere una tolleranza in difetto non superiore a 4 posti rispetto al predetto rapporto del 5%.

- “alberghi diffusi”: le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. Si rinvia all’Allegato B per la loro disciplina di dettaglio;

- “alberghi rurali”: le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali esistenti, oin strutture di nuova realizzazione, arredati nel rispetto delle tradizioni locali, nei quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della regione e preparate prevalentemente con l’ impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del luogo. Si rinvia all’Allegato C per la loro disciplina di dettaglio.

 

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Soggetti titolari o gestori di strutture ricettive esistenti o da realizzare.

Accedere al servizio

Come si fa:

I soggetti interessati a svolgere l’attività di Albergo, Albergo residenziale, Campeggio e Villaggio Turistico devono rivolgersi al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per comunicare l’inizio di attività, attraverso la presentazione di una “dichiarazione autocertificativa” (modulo B10, F29 o F30) secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.018.

Il SUAPE, all’atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (ossia a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.

All'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:

• attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;
• sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.

Una volta ricevuta la richiesta di classificazione o di revisione, il Comune e gli enti coinvolti negli endoprocedimenti (tra questi l’Assessorato al Turismo) svolgono gli opportuni accertamenti relativi alla denuncia dei requisiti, da espletarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o entro 55 giorni se nel procedimento sono compresi più titoli abilitativi.

Le strutture ricettive alberghiere devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva. L’assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all’interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate e si estende ai servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristorante, sale convegni, centro benessere, piscine, eventuali negozi presenti all’interno della struttura.

La polizza deve altresì prevedere l’assicurazione:
- per le ipotesi di responsabilità ex articolo 1783 e seguenti del Codice Civile;
- per i danni o furti alle/delle auto e delle imbarcazioni dei clienti custodite nel parcheggio della struttura.

I titolari delle strutture ricettive di cui alle presenti Direttive sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera d) della “Legge”, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale per tutte le strutture ricettive nonché ad inoltrare all’autorità competente per territorio le comunicazioni di pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto n. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067175
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari di ricevimento: Gentile Utente, La informiamo che è attivo il portale HelpDesk Interacta dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, attraverso il quale si possono richiedere informazioni e assistenza. Il portale è accessibile, tramite SPID, al seguente link: https://info.sardegnaturismo.it/home-page/assistenza-help-desk Orari di ricevimento contatti Elenco referenti delle sedi territoriali della Regione, divisi per Comune di competenza al seguente link: https://info.sardegnaturismo.it/home-page/assistenza-help-desk

Uffici a cui rivolgersi:

Area di riferimento:

Cosa serve

Costi e vincoli

Tempi e scadenze

La “dichiarazione autocertificativa” può essere presentata telematicamente al SUAPE in qualunque periodo dell'anno. La richiesta di revisione della classificazione in seguito alla modifica dei requisiti precedentemente denunciati deve essere presentata entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. L’attività Alberghiere e all’Aria Aperta non è soggetta a rinnovo annuale.

A seguito dell’approvazione definitiva delle Direttive di attuazione alla L.R. 16/2017, tutte le strutture avviate antecedentemente l’approvazione devono adeguare, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS, i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle tabelle allegate alle direttive e applicabili per tipologia.

Le scadenze per l’adeguamento sono:
Alberghiero
• Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 con Allegato;
• Appr. Def.: Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023;
• Data Pubblicazione: Buras n. 30 del 08/06/2023;
• Data Scadenza: 07/06/2024;
• Prorogato con Delibera del 30 maggio 2024, n. 15/26;
• Nuova scadenza: 07/02/2025

Aria Aperta
• Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 con Allegato
• Appr. Def.: Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023
• Data Pubblicazione: Buras n. 64 del 30/11/2023
• Data Scadenza: 29/11/2024

Normativa di riferimento: L.R. 16 del 28 luglio 2017 - Direttive di Attuazione: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023

 

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
10/12/2024, 11:21

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