Modalità di accesso agli atti per le pratiche avviate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (Suape).
Cos'è
Disciplinato dall’art. 22, comma 1 della L. 241/1990, l’accesso documentale consiste nel diritto dei soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Si caratterizza per la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, il quale nell’istanza dovrà esplicitare la motivazione della richiesta e i riferimenti puntuali dei documenti oggetto della richiesta di copia. La mancanza di questi requisiti essenziali comporta improcedibilità dell’istanza con conseguente richiesta di integrazioni o di presentazione di una nuova domanda.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
La richiesta può essere effettuata dal Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Titolare del Diritto di Abitazione, Locatario/Affittuario, Comodatario, Promissario acquirente, CTU, Amministratore Condominiale, Tecnico o Terzo Delegato (Tecnico Professionista, Agenzia Immobiliare, Studio Notarile, Persona Fisica delegata), previo consenso dei controinteressati e relativamente alle pratiche presentate tramite portale SUAPE. Sono comprese le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2008 al SUAP da parte delle Imprese di Costruzioni Edili e le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2017 al SUAPE da parte di Cittadini e Imprese. Non invece sono di competenza del presente servizio le pratiche presentate allo sportello SUE (attivo dal 18/02/2015 al 12/03/2017).
Accedere al servizio
Come si fa:
Fino al 31 ottobre 2024 sarà ancora possibile presentare l'istanza in modalità cartacea, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata all'URP (qui) da presentare all'ufficio protocollo presso la sede in via E. Porcu, 141 oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A partire dal 01 novembre 2024 è possibile presentare istanza di accesso documentale SOLO CON LA MODALITÀ ONLINE, mediante la compilazione del modulo telematico predisposto dal Comune e raggiungibile direttamente dal link sottostante. Nel modulo sono previsti campi relativi all’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta certificata pec, indirizzo mail), la sua qualità di avente titolo alla richiesta (motivazione) nonché i riferimenti puntuali dei documenti e ogni altra informazione atta a identificare gli atti richiesti. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da altro Ente o Società con personalità giuridica, i dati indicati devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante, mentre le generalità da riportare sono quelle dell’Ente o della Società (denominazione sociale, codice fiscale/ P. IVA, sede). In caso di possibilità a procedere il richiedente, entro 30 giorni, riceverà la comunicazione di procedibilità che riporta l’assegnazione del Protocollo di riferimento e l’indicazione del corrispettivo, relativo ai diritti di segreteria, valida ai fini di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di impossibilità a procedere, nella comunicazione verranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato a integrare la documentazione (ad esempio in caso di mancanza degli allegati richiesti o di carenza dei dati richiesti). Nota Bene: È prevista la possibilità di inoltrare l’istanza anche per conto di terzi, in questo caso sarà necessario allegare anche il modulo di Delega e i documenti di identità del delegato e del delegante. Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui). L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).
Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero
Contatti
Uffici a cui rivolgersi:
Area di riferimento:
Costi e vincoli
Costi:
I costi per singola pratica in formato digitale sono di € 30,00 per ogni Codice Univoco (CU). Per le richieste di copia cartacea i costi sono determinati in base alla D.G.C 24/2020. ll pagamento dovrà essere effettuato (solo dopo conferma da parte dell'ufficio) tramite PagoPA selezionando come pagamento spontaneo “Diritti Accesso agli Atti - SUAPE”.
Tempi e scadenze
Modalità di accesso agli atti per le pratiche avviate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (Suape).
Cos'è
Disciplinato dall’art. 22, comma 1 della L. 241/1990, l’accesso documentale consiste nel diritto dei soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Si caratterizza per la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, il quale nell’istanza dovrà esplicitare la motivazione della richiesta e i riferimenti puntuali dei documenti oggetto della richiesta di copia. La mancanza di questi requisiti essenziali comporta improcedibilità dell’istanza con conseguente richiesta di integrazioni o di presentazione di una nuova domanda.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
La richiesta può essere effettuata dal Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Titolare del Diritto di Abitazione, Locatario/Affittuario, Comodatario, Promissario acquirente, CTU, Amministratore Condominiale, Tecnico o Terzo Delegato (Tecnico Professionista, Agenzia Immobiliare, Studio Notarile, Persona Fisica delegata), previo consenso dei controinteressati e relativamente alle pratiche presentate tramite portale SUAPE. Sono comprese le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2008 al SUAP da parte delle Imprese di Costruzioni Edili e le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2017 al SUAPE da parte di Cittadini e Imprese. Non invece sono di competenza del presente servizio le pratiche presentate allo sportello SUE (attivo dal 18/02/2015 al 12/03/2017).
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Fino al 31 ottobre 2024 sarà ancora possibile presentare l'istanza in modalità cartacea, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata all'URP (qui) da presentare all'ufficio protocollo presso la sede in via E. Porcu, 141 oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A partire dal 01 novembre 2024 è possibile presentare istanza di accesso documentale SOLO CON LA MODALITÀ ONLINE, mediante la compilazione del modulo telematico predisposto dal Comune e raggiungibile direttamente dal link sottostante. Nel modulo sono previsti campi relativi all’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta certificata pec, indirizzo mail), la sua qualità di avente titolo alla richiesta (motivazione) nonché i riferimenti puntuali dei documenti e ogni altra informazione atta a identificare gli atti richiesti. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da altro Ente o Società con personalità giuridica, i dati indicati devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante, mentre le generalità da riportare sono quelle dell’Ente o della Società (denominazione sociale, codice fiscale/ P. IVA, sede). In caso di possibilità a procedere il richiedente, entro 30 giorni, riceverà la comunicazione di procedibilità che riporta l’assegnazione del Protocollo di riferimento e l’indicazione del corrispettivo, relativo ai diritti di segreteria, valida ai fini di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di impossibilità a procedere, nella comunicazione verranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato a integrare la documentazione (ad esempio in caso di mancanza degli allegati richiesti o di carenza dei dati richiesti). Nota Bene: È prevista la possibilità di inoltrare l’istanza anche per conto di terzi, in questo caso sarà necessario allegare anche il modulo di Delega e i documenti di identità del delegato e del delegante. Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui). L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).
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I costi per singola pratica in formato digitale sono di € 30,00 per ogni Codice Univoco (CU). Per le richieste di copia cartacea i costi sono determinati in base alla D.G.C 24/2020. ll pagamento dovrà essere effettuato (solo dopo conferma da parte dell'ufficio) tramite PagoPA selezionando come pagamento spontaneo “Diritti Accesso agli Atti - SUAPE”.
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Cos'è
Disciplinato dall’art. 22, comma 1 della L. 241/1990, l’accesso documentale consiste nel diritto dei soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Si caratterizza per la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, il quale nell’istanza dovrà esplicitare la motivazione della richiesta e i riferimenti puntuali dei documenti oggetto della richiesta di copia. La mancanza di questi requisiti essenziali comporta improcedibilità dell’istanza con conseguente richiesta di integrazioni o di presentazione di una nuova domanda.
A chi si rivolge
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La richiesta può essere effettuata dal Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Titolare del Diritto di Abitazione, Locatario/Affittuario, Comodatario, Promissario acquirente, CTU, Amministratore Condominiale, Tecnico o Terzo Delegato (Tecnico Professionista, Agenzia Immobiliare, Studio Notarile, Persona Fisica delegata), previo consenso dei controinteressati e relativamente alle pratiche presentate tramite portale SUAPE. Sono comprese le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2008 al SUAP da parte delle Imprese di Costruzioni Edili e le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2017 al SUAPE da parte di Cittadini e Imprese. Non invece sono di competenza del presente servizio le pratiche presentate allo sportello SUE (attivo dal 18/02/2015 al 12/03/2017).
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Fino al 31 ottobre 2024 sarà ancora possibile presentare l'istanza in modalità cartacea, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata all'URP (qui) da presentare all'ufficio protocollo presso la sede in via E. Porcu, 141 oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A partire dal 01 novembre 2024 è possibile presentare istanza di accesso documentale SOLO CON LA MODALITÀ ONLINE, mediante la compilazione del modulo telematico predisposto dal Comune e raggiungibile direttamente dal link sottostante. Nel modulo sono previsti campi relativi all’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta certificata pec, indirizzo mail), la sua qualità di avente titolo alla richiesta (motivazione) nonché i riferimenti puntuali dei documenti e ogni altra informazione atta a identificare gli atti richiesti. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da altro Ente o Società con personalità giuridica, i dati indicati devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante, mentre le generalità da riportare sono quelle dell’Ente o della Società (denominazione sociale, codice fiscale/ P. IVA, sede). In caso di possibilità a procedere il richiedente, entro 30 giorni, riceverà la comunicazione di procedibilità che riporta l’assegnazione del Protocollo di riferimento e l’indicazione del corrispettivo, relativo ai diritti di segreteria, valida ai fini di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di impossibilità a procedere, nella comunicazione verranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato a integrare la documentazione (ad esempio in caso di mancanza degli allegati richiesti o di carenza dei dati richiesti). Nota Bene: È prevista la possibilità di inoltrare l’istanza anche per conto di terzi, in questo caso sarà necessario allegare anche il modulo di Delega e i documenti di identità del delegato e del delegante. Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui). L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).
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Cos'è
Disciplinato dall’art. 22, comma 1 della L. 241/1990, l’accesso documentale consiste nel diritto dei soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Si caratterizza per la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, il quale nell’istanza dovrà esplicitare la motivazione della richiesta e i riferimenti puntuali dei documenti oggetto della richiesta di copia. La mancanza di questi requisiti essenziali comporta improcedibilità dell’istanza con conseguente richiesta di integrazioni o di presentazione di una nuova domanda.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
La richiesta può essere effettuata dal Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Titolare del Diritto di Abitazione, Locatario/Affittuario, Comodatario, Promissario acquirente, CTU, Amministratore Condominiale, Tecnico o Terzo Delegato (Tecnico Professionista, Agenzia Immobiliare, Studio Notarile, Persona Fisica delegata), previo consenso dei controinteressati e relativamente alle pratiche presentate tramite portale SUAPE. Sono comprese le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2008 al SUAP da parte delle Imprese di Costruzioni Edili e le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2017 al SUAPE da parte di Cittadini e Imprese. Non invece sono di competenza del presente servizio le pratiche presentate allo sportello SUE (attivo dal 18/02/2015 al 12/03/2017).
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Fino al 31 ottobre 2024 sarà ancora possibile presentare l'istanza in modalità cartacea, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata all'URP (qui) da presentare all'ufficio protocollo presso la sede in via E. Porcu, 141 oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A partire dal 01 novembre 2024 è possibile presentare istanza di accesso documentale SOLO CON LA MODALITÀ ONLINE, mediante la compilazione del modulo telematico predisposto dal Comune e raggiungibile direttamente dal link sottostante. Nel modulo sono previsti campi relativi all’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta certificata pec, indirizzo mail), la sua qualità di avente titolo alla richiesta (motivazione) nonché i riferimenti puntuali dei documenti e ogni altra informazione atta a identificare gli atti richiesti. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da altro Ente o Società con personalità giuridica, i dati indicati devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante, mentre le generalità da riportare sono quelle dell’Ente o della Società (denominazione sociale, codice fiscale/ P. IVA, sede). In caso di possibilità a procedere il richiedente, entro 30 giorni, riceverà la comunicazione di procedibilità che riporta l’assegnazione del Protocollo di riferimento e l’indicazione del corrispettivo, relativo ai diritti di segreteria, valida ai fini di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di impossibilità a procedere, nella comunicazione verranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato a integrare la documentazione (ad esempio in caso di mancanza degli allegati richiesti o di carenza dei dati richiesti). Nota Bene: È prevista la possibilità di inoltrare l’istanza anche per conto di terzi, in questo caso sarà necessario allegare anche il modulo di Delega e i documenti di identità del delegato e del delegante. Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui). L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).
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Modalità di accesso agli atti per le pratiche avviate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (Suape).
Cos'è
Disciplinato dall’art. 22, comma 1 della L. 241/1990, l’accesso documentale consiste nel diritto dei soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Si caratterizza per la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelato in capo al richiedente, il quale nell’istanza dovrà esplicitare la motivazione della richiesta e i riferimenti puntuali dei documenti oggetto della richiesta di copia. La mancanza di questi requisiti essenziali comporta improcedibilità dell’istanza con conseguente richiesta di integrazioni o di presentazione di una nuova domanda.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
La richiesta può essere effettuata dal Proprietario, Nudo Proprietario, Usufruttuario, Titolare del Diritto di Abitazione, Locatario/Affittuario, Comodatario, Promissario acquirente, CTU, Amministratore Condominiale, Tecnico o Terzo Delegato (Tecnico Professionista, Agenzia Immobiliare, Studio Notarile, Persona Fisica delegata), previo consenso dei controinteressati e relativamente alle pratiche presentate tramite portale SUAPE. Sono comprese le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2008 al SUAP da parte delle Imprese di Costruzioni Edili e le pratiche edilizie presentate a partire dall’anno 2017 al SUAPE da parte di Cittadini e Imprese. Non invece sono di competenza del presente servizio le pratiche presentate allo sportello SUE (attivo dal 18/02/2015 al 12/03/2017).
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Fino al 31 ottobre 2024 sarà ancora possibile presentare l'istanza in modalità cartacea, utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata all'URP (qui) da presentare all'ufficio protocollo presso la sede in via E. Porcu, 141 oppure tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A partire dal 01 novembre 2024 è possibile presentare istanza di accesso documentale SOLO CON LA MODALITÀ ONLINE, mediante la compilazione del modulo telematico predisposto dal Comune e raggiungibile direttamente dal link sottostante. Nel modulo sono previsti campi relativi all’indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta certificata pec, indirizzo mail), la sua qualità di avente titolo alla richiesta (motivazione) nonché i riferimenti puntuali dei documenti e ogni altra informazione atta a identificare gli atti richiesti. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da altro Ente o Società con personalità giuridica, i dati indicati devono riferirsi al titolare o al legale rappresentante, mentre le generalità da riportare sono quelle dell’Ente o della Società (denominazione sociale, codice fiscale/ P. IVA, sede). In caso di possibilità a procedere il richiedente, entro 30 giorni, riceverà la comunicazione di procedibilità che riporta l’assegnazione del Protocollo di riferimento e l’indicazione del corrispettivo, relativo ai diritti di segreteria, valida ai fini di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di impossibilità a procedere, nella comunicazione verranno indicate le motivazioni dell’improcedibilità dell’istruttoria e il richiedente sarà invitato a integrare la documentazione (ad esempio in caso di mancanza degli allegati richiesti o di carenza dei dati richiesti). Nota Bene: È prevista la possibilità di inoltrare l’istanza anche per conto di terzi, in questo caso sarà necessario allegare anche il modulo di Delega e i documenti di identità del delegato e del delegante. Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui). L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).
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Aggiornamento:
08/10/2024, 12:28