NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE SUL GREEN PASS NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale".

Data:
15 ottobre 2021

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Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale".

 

Quali sono le figure obbligate al rispetto dell’obbligo di green pass per l’accesso alle amministrazioni pubbliche?

L’obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poiché riguarda anche i lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato. L’obbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.

Gli utenti dei servizi hanno l’obbligo di green pass?

No. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?

Sì. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Chi è escluso dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass?

L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione al medico competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Per un ulteriore approfondimento sull'argomento si rimanda alle FAQ del Governo Italiano, Ministero per la Pubblica Amministrazione, al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione

Si rende noto inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm 24 settembre 2021 ed alle successive disposizioni ministeriali, l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ha predisposto per l’odierna giornata del 15 ottobre 2021 il rientro in presenza di tutti i dipendenti secondo l’ordinario orario di servizio ampliando ad un’ora la fascia di flessibilità in ingresso al fine di consentire il previsto controllo del green pass da parte dei delegati dal datore di lavoro ed evitare assembramenti.

I dirigenti potranno, in applicazione del criterio di gradualità dei rientri, eccezionalmente, motivando la scelta con riguardo e alle condizioni logistiche e organizzative degli uffici, disporre la continuazione transitoria del lavoro agile ai dipendenti al massimo fino al 31/10/2021, ponendo particolare attenzione alle prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione in presenza, agli obiettivi assegnati e alle modalità di verifica dell’attività svolta ai fini di una successiva valutazione.

Ai lavoratori fragili, si applica quanto disposto dall’art. 2-ter del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, convertito con modificazioni nella legge 24/09/2021 n. 133.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
15/10/2021, 16:08

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