POSIZIONATI I CARTELLI DI DIVIETO DI CACCIA A TERRA MALA E DINTORNI

Dettagli della notizia

Facendo  seguito all'ordinanza sindacale n.109 del 13/12/2021  ed al più recente sopralluogo della P.L. del 5 settembre 2022, gli uffici del Settore Ambiente, mediante il proprio personale hanno provveduto all'apposizione di appositi cartelli di divieto di caccia nelle zone interessate dall'ordinanza. 

Data:

29 Settembre 2022

Tempo di lettura:

1 Min

Il Sindaco con Ordinanza n. 109 del 13 dicembre 2021 ha disposto l'interdizione della caccia "nel territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19". 

Sono quindi stati individuati i punti maggiormente esposti nel territorio al rischio di incidenti e posizionati 35 cartelli di divieto assoluto di caccia, a tutela della cittadinanza e delle abitazioni. In seguito alle ripetute segnalazioni di pericolo, è stato infatti verificato dalle planimetrie delle zone interessate che in nessun punto è possibile esercitare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; a ciò si aggiunge che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti transitare, anche con velocipedi ed a piedi per escursioni e passeggiate, persone anche non residenti in ragione della valenza paesaggistica e naturale del luogo e della bellezza del paesaggio.

L'interdizione è motivata dall'21, comma 1°, lettera e, della legge n. 157/1992 e s.m.i. che vieta “l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”. Vieta inoltre di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali” (art. 21, comma 1°, lettera f, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) 

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Ord 103 del 13 dicembre 2021 (1)

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Ultimo aggiornamento

29 Settembre 2022

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