RESPINTI GLI APPELLI DI TEKNOSERVICE SRL E DE VIZIA TRANSFER CONTRO IL COMUNE DI QUARTU

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (confermando la sentenza del TAR Sardegna n. 740/2021) ha respinto gli appelli  proposti rispettivamente da Teknoservice s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., disponendo altresì la condanna in solido delle predette società alla rifusione delle spese legali al Comune per l’importo di € 20.000,00 oltre oneri accessori. Si conclude così una lunga ed annosa vicenda per l’Amministrazione quartese, della quale viene pienamente riconosciuto in sentenza il “comportamento procedimentale, regolare e corretto".

 

Data:
15 giugno 2022

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (confermando la sentenza del TAR Sardegna n. 740/2021) ha respinto gli appelli  proposti rispettivamente da Teknoservice s.r.l. e De Vizia Transfer s.p.a., disponendo altresì la condanna in solido delle predette società alla rifusione delle spese legali al Comune per l’importo di € 20.000,00 oltre oneri accessori. Si conclude così una lunga ed annosa vicenda per l’Amministrazione quartese, della quale viene pienamente riconosciuto in sentenza il “comportamento procedimentale, regolare e corretto".

 

 

Di seguito alcuni passaggi che sottolineano il buon operato del Comune:

Anzitutto, il Consiglio di Stato ha rilevato che “il Comune di Quartu Sant’Elena si è costituito per resistere ad entrambi gli appelli, con dovizia di argomentazioni”.

Ha poi rilevato che “la stazione appaltante ha svolto una approfondita istruttoria in merito alla moralità professionale di entrambe le società … e all’esito di tale subprocedimento, ha deciso di ammettere alle successive fasi della gara entrambe le società, sulla base di un provvedimento plurimotivato in cui ha dato conto di tutte le contestazioni mosse alle concorrenti da parte della rispettiva avversaria e delle ragioni del loro superamento”.

Le contestazioni si imperniavano principalmente sulle pregresse vicende penali delle due imprese partecipanti, le quali -del tutto correttamente- non sono state ritenute rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli Appalti poiché relative a fatti risalenti a più di tre anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte (orientamento giurisprudenziale espresso in numerose sentenze del Consiglio di Stato).

Al riguardo, solo per grandi linee, il Supremo Consesso ha ribadito i seguenti principi:

- ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, l’esclusione per motivi di onorabilità e affidabilità è rimessa all’ampia valutazione discrezionale della stazione appaltante;

- la stazione appaltante che procede all’ammissione alla gara di un’impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 19

febbraio 2021, n. 1500; id. 9 settembre 2019, n. 6112);

- la motivazione può essere ricavata per relationem dall’adesione della stazione appaltante alle argomentazioni con cui, nel rendere le rispettive controdeduzioni, le società partecipanti alla gara hanno contestualmente indicato le ragioni idonee ad escludere l’incidenza delle vicende ivi indicate sulla propria integrità e affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2021, n. 7501).

- è invece il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione della esistenza di un illecito professionale e sulla sua qualificazione in termini di “gravità” tali da minare la affidabilità del concorrente, a necessitare di una espressa e puntuale motivazione;

- la stazione appaltante deve quindi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione;

- solo una pregressa vicenda professionale che appaia di particolare rilevanza, impone alle Amministrazioni oneri positivi di istruttoria e di motivazione, in funzione di tutela delle legittime aspirazioni degli altri concorrenti e del più generale interesse pubblico alla retta e trasparente conduzione della procedura.

Il Consiglio di Stato, ha altresì convenuto con il Comune che, in ogni caso, “il decorso del tempo costituisce naturalmente un elemento di valutazione, non solo e non tanto alla luce del termine ostativo di cui all’art. 80, comma 10 - bis d.lgs. 50/2016 … ma, in primo luogo, alla luce del principio di proporzionalità”.

“La sentenza ci rende molto soddisfatti, sia per gli importanti principi stabiliti in tema di procedure di gare e di verifica dei requisiti di moralità delle imprese partecipanti agli appalti pubblici, sia perché riconosce la massima regolarità e correttezza del procedimento esperito dall’amministrazione comunale, scrivendo la parola fine sull’annosa vicenda dell’appalto dei rifiuti. Un grande successo che premia il lavoro di questa Amministrazione e degli Uffici.” Così l’avvocato  Luisa Giua Marassi, che rappresentava la posizione del Comune nel procedimento.

 

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Aggiornamento:
15/06/2022, 11:29

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