Tabella dei Giochi Proibiti

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Tutti i titolari di pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS e alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, nonché ai sensi dell’art. 88 (sale scommesse e simili), sono tenuti ad esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dall’autorità competente del Comune.

Data:

16 Maggio 2025

Tempo di lettura:

1 Min


Tutti i titolari di pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS e alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, nonché ai sensi dell’art. 88 (sale scommesse e simili), sono tenuti ad esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dall’autorità competente del Comune.

La tabella dei giochi proibiti (art. 110 del TULPS) deve essere esposta in luogo visibile nell’esercizio.
I titolari dei sopra indicati esercizi dovranno pertanto esporre la tabella nella sede dell’attività in luogo ben visibile, cosi come indicato nella normativa.

Si rammenta che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell’art. 221 comma 2 del TULPS e art. 195 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

A cura di

Ufficio Attività Produttive

Via Eligio Porcu 141 - 09045 - Quartu Sant'Elena

T: +39 070 86011

Email: protocollo@comune.quartusantelena.ca.it

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Ultimo aggiornamento

16 Maggio 2025

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