STOP ALLA CACCIA SUL LITORALE VICINO A CASE, GIARDINI E STRADE

Dettagli della notizia

Si informa la cittadinanza che il Sindaco, con Ordinanza n. 109 del 13 dicembre 2021 ha disposto l'interdizione della caccia "nel territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19". 

Data:

14 Dicembre 2021

Tempo di lettura:

1 Min

Il Sindaco ha preso atto delle ricorrenti segnalazioni concernenti la presenza di attività venatoria in zone adiacenti a residenze e giardini privati, nonchè nelle vicinanze della viabilità locale in località "Terra Mala", e adottato l'ordinanza in ragione del diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità.

E' stato infatti verificato dalle planimetrie delle zone interessate che in nessun punto è possibile esercitare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; a ciò si aggiunge che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti transitare, anche con velocipedi ed a piedi per escursioni e passeggiate, persone anche non residenti in ragione della valenza paesaggistica e naturale del luogo e della bellezza del paesaggio.

L'interdizione è motivata dall'21, comma 1°, lettera e, della legge n. 157/1992 e s.m.i. che vieta “l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”. Vieta inoltre di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali” (art. 21, comma 1°, lettera f, della legge n. 157/1992 e s.m.i.);

Verrà conseguentemente posizionata l'apposita cartellonistica di divieto di caccia, già già operante ex Legge , ai sensi dell’art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l’inesistenza degli spazi utili all’attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall’esercizio della caccia nell’area interessata.

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Ordinanze Sindaco

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Ord 103 del 13 dicembre 2021

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Data caricamento: 14/12/2021
Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2022

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