Attualmente è pari al 21 o 26%, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 7 del medesimo decreto, legate al possesso di requisiti reddituali rilevati ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
La cedolare secca è infatti un regime opzionale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettuati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. Il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto. Si tratta di una tassazione decisa dal Governo nazionale.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024 in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare.
Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. L’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati. Nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.