Esenzione della TARI 2024, presentazione domande solo on line entro il 31 luglio

È possibile presentare domanda per fruire delle esenzioni TARI 2024, previste dall’art. 26 del vigente Regolamento Comunale TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/06/2021 come modificato ed integrato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/05/2024.

Data:
7 giugno 2024

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È possibile presentare domanda per fruire delle esenzioni TARI 2024, previste dall’art. 26 del vigente Regolamento Comunale TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/06/2021 come modificato ed integrato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/05/2024.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente “ON LINE” dal portale Servizi al Cittadino entro il giorno 31 luglio 2024, pena esclusione.

È possibile accedere al Servizio Tributi da questo link e ai Servizi Sociali da questo link.

Nota Bene:

Consigliato invio istanza previo accesso con identità digitale: SPID / CIE / CNS (qui).

L'accesso tramite identità digitale consentirà di visualizzare successivamente gli stati d'avanzamento della pratica, nonché di integrare eventuali altri documenti, il tutto tramite i Servizi Online (qui).

 

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico, sito al Piano Terra del comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà a disposizione per supportare i cittadini che avessero difficoltà nella presentazione delle domande online.

Si riportano di seguito le diverse tipologie di esenzioni e relativi requisiti da possedere per poterne usufruire:

  • Art 26 comma 1 lett. b: Abitazioni, in cui è stabilita la residenza da persone di età superiore ai 65 anni, sole (valore ISEE inferiore a 8.744,00) o con coniuge, pure di età superiore a 65 anni (valore ISEE inferiore a € 5.571,00).
  • Art 26 comma 1 lett. c: Superfici eccedenti i 100 mq dell’abitazione, in cui è stabilita la residenza utilizzata da persona sola di età superiore ai 67 anni in possesso di attestazione ISEE di valore pari o inferiore a € 15.000,00 ed in possesso di un solo immobile, destinato a civile abitazione, sul territorio nazionale.
  • Art. 26 comma 1 lett. d: Abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, individuate dai Servizi Sociali Comunali ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento per l’accesso ai Servizi Sociali.
  • Art. 26 comma 1 lett. e: Locali condotti da Organizzazioni appartenenti al Terzo Settore che dimostrino di essere in regola con l’iscrizione al Registro Unico previsto dal D. Lgs. N. 117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii.
  • Art. 26 comma 1 lett. f: le superfici fino a 50 mq (con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali e/o di somministrazione pasti e bevande) utilizzate da organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di volontariato, assistenziale, culturale e sportiva, prevalentemente in favore di minori, disabili, o anziani (maggiori di 65 anni). Per i medesimi soggetti sulle superfici tassabili, oltre i primi 50 mq esenti, la tariffa è ridotta al 50%.
  • Art. 26 comma 1 bis: Per poter fruire delle agevolazioni di cui alle lettere b), c), e) ed f) del precedente comma 1 i contribuenti dovranno essere in regola con i pagamenti del tributo TARI per le annualità precedenti. I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 lett. d) dovranno concordare con i Servizi sociali comunali un piano di rientro degli eventuali debiti TARI per le annualità precedenti.

    In relazione alla tipologia di esenzione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

    Per le esenzioni di cui Art 26 comma 1 lett. b) e c):
    1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. Copia certificato ISEE in corso di validità.

    Per le esenzioni di cui Art 26 comma 1 lett. d):
    1. Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
    2. Certificazione attestante lo stato di “DISABILITÀ”.

    Per le esenzioni di cui Art 26 comma 1 lett. e):
    1. Non occorre allegare nessuna documentazione.

    Per le esenzioni di cui Art 26 comma 1 lett. f):
    1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli iscritti;
    2. Copia Planimetria;
    3. Copia Statuto.

    Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
08/06/2024, 09:00

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