ARRIVA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO: COSA BISOGNA SAPERE

Per chi ha perso il Reddito di Cittadinanza arriva il Supporto per la Formazione e il lavoro. Dal 1° settembre è possibile presentare la domanda on line sul sito dell’ INPS, oppure a sportello presso gli Enti di patronato e dal 1 gennaio 2024 anche presso i CAF. In questo articolo una rapida guida al nuovo strumento.

Data:
31 agosto 2023

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Per chi ha perso il Reddito di Cittadinanza arriva il Supporto per la Formazione e il lavoro. Dal 1° settembre è possibile presentare la domanda on line sul sito dell’ INPS, oppure a sportello presso gli Enti di patronato e dal 1 gennaio 2024 anche presso i CAF. In questo articolo una rapida guida al nuovo strumento.

Che cosa è il Supporto per la formazione e il lavoro?

È un percorso individuale predisposto sulle capacità, attitudini e competenze di ciascun partecipante al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Possono essere previsti interventi di:

  • Orientamento di base e specialistico;
  • Supporto all’inserimento e reinserimento lavorativo;
  • Supporto all’auto impiego;
  • Corsi di Formazione;
  • Tirocini presso aziende ospitanti;
  • Percorsi per l’istruzione degli adulti di 1° livello presso il CPIA;
  • Servizio civile universale;
  • Progetti utili alla collettività presso i Comuni;
  • Attività di volontariato presso Enti del terzo settore;

La partecipazione da diritto ad una indennità pari a per ogni mese di effettiva “frequenza”, fino ad un massimo di 12 mesi;.

Il pagamento dell’indennità è a cura di INPS con bonifico bancario mensile

Possono presentare domanda tutti coloro che:

  • hanno un’età compresa tra 18 e 59 anni (60 non compiuti)
  • sono cittadini italiani o comunitari o loro familiari con regolare permesso di soggiorno o cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno per lungo soggiornanto a tempo indeterminato;
  • sono residenti in Italia per almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • hanno ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 6 mila euro;
  • hanno redditi familiari annui non superiori a 6 mila euro moltiplicati la scala di equivalenza ISEE (per 1, per 1,57, per 2,04, per 2,46, etc, in base al numero dei componenti);
  • hanno un patrimonio immobiliare di valore ai fini ISEE, senza prima casa se di valore non superiore a 150 mila, non superiore a 30 mila euro;
  • hanno un patrimonio mobiliare (denaro, titoli, etc) non superiore a 6 mila euro accresciuta di euro 2000 per ogni componente il nucleo familiare aggiuntivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000;
  • non hanno auto e moto di grossa cilindrata, imbarcazioni, aeromobili;

Dal 1° settembre, è possibile presentare presentare la domanda:

  • sul sito dell’ INPS, in modalità telematica (SPID etc);
  • presso gli Enti di patronato;
  • dal 1 gennaio 2024 anche presso i CAF;

ATTENZIONE Nella domanda viene richiesto di:

  • Dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro (DID);
  • Autorizzare il trasferimento della richiesta al Centro per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro, alle Agenzie “interinali”, alle Agenzie accreditate servizi per il lavoro;
  • Eventualmente, di dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione di primo livello (nel caso di non possesso).

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Date inserimento: 31/08/2023

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Aggiornamento:
31/08/2023, 13:19

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