AVVISO: PROGRAMMA SVILUPPO RURALE, NUOVO BANDO SOTTOMISURA 6.1 PER GIOVANI AGRICOLTORI

Si informa che è stato pubblicato nel sito della Regione il nuovo bando della sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. La finestra per la presentazione delle domande è compresa nel periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 02/05/2022.
Il bando ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito della Regione, cliccando QUI

Data:
7 febbraio 2022

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Si informa che è stato pubblicato nel sito della Regione il nuovo bando della sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. La finestra per la presentazione delle domande è compresa nel periodo compreso tra il 01/04/2022 e il 02/05/2022.
Il bando ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito della Regione, cliccando QUI

E’ approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 6.1 del PSR Sardegna 2014-2020, “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.

La sottomisura 6.1 “aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” è articolata in un unico tipo d’intervento (6.1.1) e contribuisce direttamente alla focus area 2B) “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”. A tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di capo azienda. Il premio forfettario di insediamento è concesso previa presentazione e approvazione di un business plan. Il business plan dovrà descrivere il percorso imprenditoriale e quindi le necessità di sostegno finanziario per l’avviamento dell’attività d’impresa, nonché gli investimenti materiali e immateriali e gli altri eventuali costi necessari alla realizzazione di obiettivi di sviluppo aziendale sostenibili da un punto di vista economico e ambientale.

Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 28.000.000,00. Tale importo, tenuto conto dell’approssimarsi della chiusura del Programma, non potrà essere in alcun modo integrato con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali. 

Beneficiari del sostegno, importi e aliquote del sostegno Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avviamento dell’attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore. I beneficiari del premio devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato. L’importo forfettario del premio per l’avviamento dell’attività imprenditoriale da parte del giovane agricoltore è fissato in € 35.000,00. In applicazione dell’art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è escluso il sostegno a giovani che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1. 

Requisiti di ammissibilità

a) Ambiti di applicazione La sottomisura 6.1 si applica a tutto il territorio regionale. Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni: "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda; “azienda”: tutte le unità usate per l’attività agricola, gestite dal giovane agricoltore e situate nel territorio regionale; “attività agricola”: la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse, la pesca e l’acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli; “capo azienda”: una persona fisica in grado di esercitare il controllo sull’azienda, efficace e di lungo periodo, in termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari ad essa connessi. Qualora nell’azienda più persone fisiche, giovani agricoltori e/o non giovani agricoltori,partecipino al capitale o alla gestione dell’azienda, la responsabilità sulla gestione e sul controllo della stessa deve essere delegata solo ai giovani agricoltori.

b) Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario

a. Età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda. La data di presentazione della domanda di sostegno coincide con la data della sua trasmissione telematica.

b. Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate. La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:
1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
2) abilitazione all’esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall’Istituto Professionale per l’agricoltura a conclusione del terzo anno;
5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).
I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all’estero. Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa (per la Regione Sardegna: Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione).
Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 468 giorni il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (a tale fine si considerano le 156 giornate lavorative utili all’operaio agricolo per il riconoscimento di un intero anno contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, 1 anno = 156 giorni lavorativi, art.3 del D.L. 30/10/95, n. 449). In mancanza del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate, viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. In tale periodo la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l’acquisizione di almeno uno dei requisiti sopra indicati ad eccezione del punto 6).

c. Insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda. Il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, non oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda. L’insediamento dei giovani agricoltori è ammesso come capi azienda di imprese individuali, società di persone, società cooperative di conduzione e società di capitali. A tal fine: PSR 2014-2020 Bando 2022 - sottomisura 6.1 6/19 - nel caso di imprese individuali, il giovane agricoltore deve rivestire la titolarità della ditta; - nel caso di società di persone o di capitali, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di Amministratore e legale rappresentante dell’impresa; - nel caso di società cooperative di conduzione, il giovane agricoltore deve rivestire il ruolo di Presidente o averne la corresponsabilità nella gestione attraverso la diretta partecipazione al Consiglio di Amministrazione. A tale proposito si chiarisce che: - nel caso che il giovane agricoltore si insedi in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. - se il giovane agricoltore si insedia in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il giovane agricoltore dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. il giovane agricoltore dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. La responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Tali condizioni dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

La data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società coincide con la data di PSR 2014-2020 Bando 2022 - sottomisura 6.1 7/19 inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d’Impresa all’Ufficio del Registro delle Imprese mentre nel caso di società esistente per data di primo insediamento si intende la data di nomina del giovane o dei giovani al ruolo di capo azienda come sopra definito. La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:
1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per l’attività agricola oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda. L’eventuale precedente iscrizione all’IVA per l’esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l’ammissibilità della domanda;
3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda;
4) l’insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un’azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative, né è ammesso l’insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figuri l’altro coniuge;
5) l’insediamento non deve avvenire in un’azienda che deriva da passaggio di titolarità dell’azienda anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, avvenuto dopo il 1.1.2021) fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell’azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);
6) l’insediamento è ammesso esclusivamente in un’azienda condotta a titolo di proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici;
7) l'insediamento è ammesso anche in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 nel caso in cui il beneficiario abbia concluso il periodo di impegno. Sono esclusi premi plurimi nella stessa azienda. Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l’accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non sono ammesse: - l’insediamento su superfici che derivano dal passaggio per atto “tra vivi” (successivo al 1.1.2021) di un’azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del parente; tale esclusione non può essere elusa con la costituzione di società con i parenti/affini; - l’insediamento in un’azienda che deriva dal frazionamento per atto “tra vivi” (successivo al 1.1.2021) di un’azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge). Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell’azienda preesistente, di cui i parenti/affini possono disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva o in comunione di beni).

Si specifica inoltre che i beneficiari: - devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato; PSR 2014-2020 Bando 2022 - sottomisura 6.1 8/19 - devono iscriversi all’INPS – gestione agricola, entro la data di conclusione del business plan e mantenere l’iscrizione per tutto il periodo di impegno. La domanda di premio per il primo insediamento non è compatibile, nel rispetto del principio del carattere incentivante dell’aiuto, con eventuali domande di sostegno già presentate a valere su altre sottomisure del PSR 2014/2020. Al momento della presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore, la società o cooperativa devono risultare iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e all’Anagrafe delle aziende agricole. 

NB: PER OGNI ULTERIORE RIFERIMENTO CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE NEL SITO DELLA RAS CLICCANDO SUL LINK RIPORTATO NELL'INCIPIT DI QUESTO ARTICOLO.

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
12/12/2022, 13:11

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