STOP ALLA CACCIA SUL LITORALE VICINO A CASE, GIARDINI E STRADE

Si informa la cittadinanza che il Sindaco, con Ordinanza n. 109 del 13 dicembre 2021 ha disposto l'interdizione della caccia "nel territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19". 

Data:
14 dicembre 2021

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Si informa la cittadinanza che il Sindaco, con Ordinanza n. 109 del 13 dicembre 2021 ha disposto l'interdizione della caccia "nel territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19". 

Il Sindaco ha preso atto delle ricorrenti segnalazioni concernenti la presenza di attività venatoria in zone adiacenti a residenze e giardini privati, nonchè nelle vicinanze della viabilità locale in località "Terra Mala", e adottato l'ordinanza in ragione del diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità.

E' stato infatti verificato dalle planimetrie delle zone interessate che in nessun punto è possibile esercitare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare; a ciò si aggiunge che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti transitare, anche con velocipedi ed a piedi per escursioni e passeggiate, persone anche non residenti in ragione della valenza paesaggistica e naturale del luogo e della bellezza del paesaggio.

L'interdizione è motivata dall'21, comma 1°, lettera e, della legge n. 157/1992 e s.m.i. che vieta “l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”. Vieta inoltre di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali” (art. 21, comma 1°, lettera f, della legge n. 157/1992 e s.m.i.);

Verrà conseguentemente posizionata l'apposita cartellonistica di divieto di caccia, già già operante ex Legge , ai sensi dell’art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l’inesistenza degli spazi utili all’attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall’esercizio della caccia nell’area interessata.

Ordinanze Sindaco

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Ord 103 del 13 dicembre 2021

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Date inserimento: 14/12/2021

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Aggiornamento:
12/12/2022, 13:11

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